Ricostruzione: finalmente il testo della nuova legge

15 giu. 2015

Se ne parla da tempo immemorabile e finalmente è disponibile il testo vero della nuova legge per la ricostruzione che s'intende presentare alle Camere.
Da profano colgo elementi positivi ma anche alcune criticità che mi auguro saranno emendate in sede di discussione.

a) "L'Ufficio Speciale per la ricostruzione, nell'ottica dell'omogeneità, coordina gli otto Uffici Territoriali, anche attraverso la predisposizione di pareri a carattere vincolante per gli Uffici Territoriali e linee guida".

Una disposizione che ribadisce in capo all'USRC un ruolo che sembrava scontato e che ora inibisce il ricorso ad alibi di lana caprina per omettere d'agire in presenza di palesi disomogeneità di trattamento tra i vari UTR.

b) "l'invito alle imprese non può avvenire, a pena di nullità dei relativi contratti, prima dell'approvazione della scheda parametrica".

Finalmente si corregge quella contraddizione temporale già evidenziata quando Barca omise di porvi rimedio. Come buon senso vuole, si indice una gara tra imprese solo quando il progetto è definitivo e l'ammontare del contributo determinato ma il nostro legislatore non si è accorto che questa impostazione comporta la revisione del termine talebano dei 30 gg. per dare inizio ai lavori.

Nelle penali andrà rimodulato tale termine considerando che, una volta approvata la scheda parametrica e quindi stabilito il contributo ed il relativo progetto, andrà previsto un tempo congruo per eseguire la gara tra le imprese e quello necessario, alle stesse, per ottenere e produrre le polizze e le fidejussioni richieste dai contratti.

c) "In ragione della complessità degli interventi di ricostruzione privata..(omissis). il compenso professionale del professionista delegato al ruolo di responsabile dei lavori ed il relativo costo viene ricompreso nell'ambito del finanziamento dell'intervento".

Si confermano le argomentazioni fornite dall'Ing. De Santis ribadendo la validità di quanto praticato e concesso a contributo in questi sei anni ma si omette di indicare come trattare il caso degli "esodati", quei pochi sfigati ai quali il contributo è stato concesso decurtato di tali somme nel periodo che va dalla infelice quanto inopportuna circolare USRC-USRA a quando entrerà in vigore la nuova legge.

d) Nell'articolo relativo alle penalità, con accanimento maniacale e prevedendo il ricorso a calcoli logaritmici, il legislatore declina le pene che toccano a questo o a quel soggetto privato omettendo di usare il medesimo rigore quando i ritardi o le omissioni sono da imputare all'Ufficio Pubblico. Una discriminazione inaccettabile. Se rigore dev'essere che sia da entrambe le parti così da evitare, tra l'altro, che i ritardi o le omissioni diventino lo strumento per danneggiare tizio piuttosto che caio.

La previsione dei "lavori in autofinanziamento" è sicuramente una misura attesa ma, nel complesso, la nuova legge non fa che porre il punto su questioni che si pensava fossero già consolidate, evita con cura di sciogliere nodi importanti ed introduce nuovi elementi assecondando malizie e preconcetti di quegli attori locali le cui categorie mentali evidentemente soffrono di una qualche stortura.

 

Walter Salvatore