L'autofinanziamento e i fanfaroni della ricostruzione
7 gen. 2016
Già quattrocento anni prima di Cristo, Platone, nella Repubblica e poi nel Politico ed infine nelle Leggi, affermava a più riprese che l'opera del legislatore non può comportare alcuna lacuna; la legge deve essere esaustiva e non lasciare spazio ad interpretazioni.
Due millenni e mezzo dopo ci troviamo a subire le Leggi elaborate dai politici e dagli attori nostrani. Norme palesemente incomplete, spesso inappropriate e, di fatto, inutili.
Sintomo evidente di quell'inadeguatezza più volte segnalata facendo riferimenti precisi, mai smentiti dalla governance locale.
Uno dei tanti esempi lo possiamo estrapolare dal famoso art. 11 della L. 78/2015, articolo che già nel titolo millanta propositi lontani anni luce dalla portata degli estensori.
Il comma 7-ter di quest'articolo 11, a sette anni dal terremoto, sembra finalmente aprire alla possibilità di ricorrere all'autofinanziamento per eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma.
Un proposito valido solo sulla carta se, nel contempo, non si fissano i termini entro cui gli uffici della ricostruzione sono tenuti ad emanare procedure e regole per dare effettività a tale disposizione.
Sono infatti trascorsi oltre sei mesi dal varo della norma e non risulta che gli uffici preposti abbiano elaborato alcunché di utile a questo fine nonostante dall'ottobre del 2013 esista un Decreto, il nr. 3, in cui Paolo Aielli declinava puntualmente la fattispecie dando prescrizioni chiare ed immediatamente spendibili.
C'è chi sostiene che gli svarioni dei nostri rappresentanti siano dettati da incompetenza, altri che siano voluti.
Walter Salvatore